Contratto tra Fradefra ed Ego di Fradefra

IO SONO, nella persona della sua incarnazione protempore Francesco de Francesco, con Sede legale in Montagnana (PD), Via Carrarese 27 – Codice Fiscale DFRFNC61T06Z133X (in seguito denominato FRADEFRA o MANDANTE)

CONFERISCE MANDATO di RAPPRESENTANZA

a Ego di Fradefra (in seguito denominato EGO o RAPPRESENTANTE), domiciliato nella Mente di Fradefra, con Sede legale in Orgiano (Vicenza), Via Zara 30

per tutte le attività necessarie durante la vita terrena di FRADEFRA, come in seguito indicato nel presente contratto.

PREMESSO CHE

A. FRADEFRA è in Missione temporanea sul pianeta Terra;

B. FRADEFRA necessita della possibilità di agire sulla Terra col massimo delle performance in relazione alla sua missione;

C. EGO è interessato a visibilità sulla Terra in relazione alle sue necessità interne;

D. FRADEFRA valuta idonee ai sui scopi le capacità di EGO;

E. Ai fini del presente accordo:

  • per “SERVIZIO” s’intendono tutte le attività di rappresentanza, promozione, diffusione svolte da EGO a vantaggio di FRADEFRA;
  • per UTENTE s’intende il destinatario del SERVIZIO, cioè le persone che vivono sulla Terra;
  • per “PARTI” s’intendono il MANDANTE ed il RAPPRESENTANTE unitariamente considerati come parte e controparte del presente accordo;

F. Le premesse fanno parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso, alle seguenti condizioni, si conviene e stipula quanto segue.

1) OGGETTO

Per tutta la durata del presente contratto e sicuramente non oltre la cessazione della attuale vita di FRADEFRA sulla Terra, EGO avrà funzione di rappresentanza del MANDANTE, in relazione alla Comunicazione, al Marketing, alla Diffusione del pensiero, all’Interazione con gli UTENTI.

Il diritto di Rappresentanza è non esclusivo, il MANDANTE potrà far intervenire altri suoi incaricati, quali Io Superiore di Fradefra o Anima di Fradefra.

Il diritto di Rappresentanza non è trasferibile a terzi salvo consenso di FRADEFRA.

2) EROGAZIONE SERVIZIO

Il RAPPRESENTANTE, verificata la compatibilità delle esigenze degli UTENTI con le caratteristiche del SERVIZIO, potrà autonomamente offrire il SERVIZIO.

Il SERVIZIO potrà essere svolto a voce, tramite chat, email, social network quali Facebook, per lettera ed in ogni altra forma ritenuta idonea dalle PARTI.

Quando non definito, la proprietà intellettuale di tutta la Comunicazione, dei contenuti e della conoscenza coinvolta resta di FRADEFRA.

Il RAPPRESENTANTE erogherà a regola d’arte il SERVIZIO secondo le consuetudini già verificate tra le PARTI, FRADEFRA ed EGO, nei termini previsti e obbligandosi agli impegni di raggiungimento degli obiettivi descritti.

3) OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE

3.1. In nessun caso il RAPPRESENTANTE potrà:

a) far uso per esclusivo interesse della Conoscenza che gli deriva dall’esercizio delle sue funzioni per conto di FRADEFRA;

b) cedere in tutto od in parte a terzi od associati i diritti a lui derivanti dal presente accordo.

3.2. Il RAPPRESENTANTE dovrà ottenere l’approvazione di FRADEFRA per richiesta provenienti dagli UTENTI che non corrispondono alle caratteristiche del SERVIZIO, prima di ogni possibile interazione con gli UTENTI stessi.

3.3. Il RAPPRESENTANTE dovrà chiaramente indicare all’UTENTE che parti del SERVIZIO possono essere a carattere egoico.

3.4. Il RAPPRESENTANTE nell’erogazione del SERVIZIO non dovrà mai svolgere attività che possa mettere a repentaglio l’UTENTE.

3.5 EGO accetta che FRADEFRA possa chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sospensione del SERVIZIO verso uno o più UTENTI.

4) DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

Il presente contratto avrà la durata di tutta l’attuale vita terrestre di FRADEFRA e potrà essere rinnovato mediante accordo esplicito tra le parti per eventuali nuove vite.

5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

FRADEFRA potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c.  il presente contratto qualora:

a) EGO sia dichiarato psicologicamente incapace oppure sia ammesso o sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale;

b) il RAPPRESENTANTE ceda a terzi il controllo del suo SERVIZIO ed in generale di ogni altra sua forma di attività;

c) il RAPPRESENTANTE si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti alle clausole 3) OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE, 8) RISERVATEZZA E PROMOZIONE DEL SERVIZIO.

Fatto salvo, in ogni caso, il diritto del MANDANTE al risarcimento karmico.

6) CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi motivo intervenuta, il RAPPRESENTANTE s’impegna a:

a) restituire immediatamente a FRADEFRA, senza diritto ad indennizzo alcuno, tutto il materiale e le conoscenze in suo possesso;

c) cessare immediatamente ogni attività come rappresentante del MANDANTE.

7) COMPENSI

7.1. Al RAPPRESENTANTE è dovuta la giusta gloria ottenuta durante lo svolgimento del SERVIZIO, senza alcun corrispettivo al MANDANTE.

7.2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di una specifica parte o azione del SERVIZIO, FRADEFRA non applicherà alcuna penale o forma di recupero karmico nei confronti di EGO.

8) RISERVATEZZA, PROMOZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA

8.1. Il RAPPRESENTANTE s’impegna a non divulgare a terzi informazioni ottenute da FRADEFRA in relazione ad obiettivi, motivazioni e qualsiasi altra cosa il MANDANTE dichiari riservata.

8.2 Qualora si renda necessario che il RAPPRESENTANTE comunichi al MANDANTE i riferimenti di un possibile UTENTE, il MANDANTE si impegna a non svolgere azione diretta prima di opportuna valutazione.

9) LIMITI DI RESPONSABILITA’

9.1. Il MANDANTE non risponde di danni causati ad EGO per gli effetti collaterali eventualmente derivati dall’erogazione del SERVIZIO.

9.2. Il MANDANTE non risponde di danni subiti dal RAPPRESENTANTE a seguito di fatti accorsi precedentemente o successivamente alla fornitura del SERVIZIO agli UTENTI, nei limiti dell’art. 1229 c.c.

9.3 Il Mandante non garantisce che il risultato ottenuto col SERVIZIO dia al RAPPRESENTANTE l’utile che lo stesso si aspetta.

10) SOLVE ET REPETE

Il RAPPRESENTANTE s’impegna ai sensi ed agli effetti dell’art. 1462 C.C., a non sospendere il SERVIZIO neppure in caso di contestazioni, ovvero di pretesa di compensazione, ed a non proporre azioni contro il MANDANTE.

11) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro Centrale di Io Sono.

12) CLAUSOLE FINALI

Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le PARTI e costituisce l’unico contratto esistente tra le PARTI in relazione alle materie trattate. L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia d’una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole.

Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà stipularsi per iscritto.

L’eventuale tolleranza di una PARTE all’inadempimento dell’altra PARTE ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente accordo.

Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni s’intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento, se inviate per posta con raccomandata A.R.; ovvero il giorno della spedizione, se inviate via fax in un giorno lavorativo.

Nell’interpretazione del presente accordo i titoli degli articoli non avranno alcun valore essendo apposti solo per convenienza di consultazione del documento.

Montagnana……………, li …………………..

(località)                           (data)

FRADEFRA

…………………………………………………………….

(firma del MANDANTE)

EGO

…………………………………………………………………..

(firma del RAPPRESENTANTE)

Il RAPPRESENTANTE dichiara di aver preso visione delle clausole tutte sopraestese e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quelle di cui ai punti: 3) OBBLIGHI DEL RIVENDITORE; 4) DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO; 5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 8) RISERVATEZZA, PROMOZIONE DEL SERVIZIO E TUTELA; 9) LIMITI DI RESPONSABILITÀ; 10) SOLVE ET REPETE 11) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO.

Montagnana…………, li …………………..

(località)                        (data)

EGO

…………………………………………………………………..

(firma del RAPPRESENTANTE)

Il RAPPRESENTANTE acconsente al trattamento dei suoi dati ai fini dell’assolvimento al presente contratto, in accordo alla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.  Il RAPPRESENTANTE acconsente alla comunicazione dei propri dati, a terze parti incaricate d’attività conseguenti il presente contratto solo al fine del conseguimento degli obiettivi concordati.

Montagnana……..…………, li …………………………………

(località)                                        (data)

EGO

…………………………………………………………………..

(firma del RAPPRESENTANTE)

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